O.M. MIUR 21.07.2011, n. 64
Titolo III - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
1. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici e la costituzione di posti part-time, come definito, nell'articolo 3 della presente ordinanza i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'a.s. 2011/2012 sono:
a) il personale A.T.A. in soprannumero sull'organico di titolarità;
b) il personale A.T.A. trasferito a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o negli 8 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbia richiesto in ciascun anno del settennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l'anno scolastico 2011/2012 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'anno 2004/05 e successivi;
c) il personale A.T.A., già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove - ai sensi dell'art. 48 - , comma 19, del C.C.N.I. del 22.02.2011 detto personale è riassegnato d'ufficio per l'anno scolastico successivo;
d) il personale A.T.A. restituito ai ruoli metropolitani ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.I. 22.02.2011 che ha avuto una sede di titolar
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