O.M. MIUR 21.07.2011, n. 64
Titolo III - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
1. Qualora le unità di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate in base ai criteri di cui al precedente art. 12 comma 1, al fine del miglior impiego di tale personale soprannumerario, secondo le finalità individuate all'art. 12 comma 2, il Direttore regionale, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il quadro delle disponibilità nel quale comprendere una o più delle seguenti disponibilità connesse ad esigenze di supporto a specifiche attività, con particolare riguardo alle competenze delineate dal profilo in argomento nell'ambito organizzativo delle istituzioni scolastiche:
a) utilizzazione del personale soprannumerario per sostituzione nelle istituzioni scolastiche per assenze prevedibili fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche.
b) utilizzazione presso i centri territoriali per l'educazione degli adulti;
c) utilizzazione presso i nuclei di supporto all'autonomia scolastica attivati presso gli uffici provinciali;
d) esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento alle iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n. 156 e al D.P.R., 10/10/1996 n. 567. In particolare devono essere considerate le esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento di altro personale A.T.A. soprannumerario, alla Consulta provinciale degli studenti di cui all'art. 5 comma 1 e comma 2 lettera c) del citato D.P.R. n. 156/99;
e) utilizzazione in centri territoriali di servizi attivati a seguito di progetti di supp
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