O.M. MIUR 21.07.2011, n. 64
Titolo III - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
1. Il personale A.T.A. di cui all'art. 11, comma 1 lettera c) della presente ordinanza ha titolo, a domanda, ad essere utilizzato nelle istituzioni scolastiche che hanno assorbito la sede coordinata, il plesso e la sezione staccata funzionanti in comune diverso sulle quali era in servizio nell'anno scolastico, 2003/2004 e successivi con precedenza assoluta, purché vi sia la relativa disponibilità di posto.
2. Il Direttore regionale, sentite le organizzazioni sindacali, definisce specifiche modalità al fine di assicurare le condizioni per la riassegnazione alla medesima sede di servizio secondo quando previsto al comma 1.
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