O.M. MIUR 21.07.2011, n. 64
Titolo III - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all'art. 19 della presente ordinanza in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. del 12.02.2009:
I. Personale con gravi motivi di salute
a) Emodializzati (art. 61 della Legge 270/82);
a1) Non vedenti
II. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
b) Personale A.T.A. che, a partire dall'anno scolastico 2004/2005 e/o successivi, chieda il rientro nella scuola di precedente titolarità in quanto trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero trasferito d'ufficio (senza aver presentato domanda) nell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato; nel caso di concorrenza prevale l'istanza del personale A.T.A. già appartenente allo stesso profilo professionale o, per gli assistenti tecnici, alla stessa area.
III. Personale con disabilità
c) Personale A.T.A. con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
d) Personale A.T.A. che necessita, per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse n
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.