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C.M. dell'Economia e delle Finanze 06.05.2011, n. 16

Controllo sui provvedimenti pensionistici - Delibere della Corte dei conti n. SCCLEG/1/2011 e n. SCCLEG/2/2011/PENS.

L'articolo 2 - commi 1 e 3 - della legge 8 agosto 1995, n. 335, nell'istituire presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, ha previsto, nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Ente medesimo, una fase transitoria durante la quale le amministrazioni centrali e periferiche hanno continuato, in regime convenzionale, ad espletare le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali, i cui pagamenti sono imputati direttamente a carico del bilancio dell'INPDAP.

L'INPDAP è progressivamente subentrato nelle competenze pensionistiche delle predette amministrazioni nei tempi e con le modalità indicate nell'allegato A) della presente circolare, fermo restando il mantenimento della competenza delle amministrazioni statali per la definizione di tutti i provvedimenti pensionistici riferiti al personale cessato anteriormente alla data di subentro dell'Istituto, nonché delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, costituzione della posizione assicurativa, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data.

Con particolare riferimento al personale delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, deve, altresì, evidenziarsi che resta di competenza dell'amministrazione di appartenenza anche la liquidazione dei trattamenti previsti per il personale che transita in posizione di ausiliaria.

Il suddetto cambiamento di competenze ha avuto una prima importante ripercussione sotto il profilo del controllo. Infatti, con le deliberazioni n. SCCLEG/1/2011/PENS e n. SCCLEG/2/2011/PENS del 18.01.2011, la Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Adunanza generale, nello stabilire che i provvedimenti pensionistici non devono più essere sottoposti al proprio controllo successivo, essendo definitivamente trascorso il regime tran

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