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Decreto legislativo 06.05.2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (G.U. 12.05.2011, n. 109)

Capo I - Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

Art. 15 - Fase a regime e fondo perequativo

1. A decorrere dal 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo 23 24 , in conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma 1, sono le seguenti:

a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4;

b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalità dell'articolo 2, comma 1;

c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;

e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010. 25

2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP è valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni disposte dalla regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai fini del comma 1, il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 6 è valutato in base all'aliquota calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il gettito è, inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le modalità stabilite

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