Decreto legislativo 06.05.2011, n. 68
Capo II - Autonomia di entrata delle province
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 18, spettano alle province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che costituiscono tributi propri derivati.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata l'imposta di scopo provinciale, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
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