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Decreto legislativo 06.05.2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (G.U. 12.05.2011, n. 109)

Capo III - Perequazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 e sistema finanziario delle città metropolitane nelle regioni a statuto ordinario

Art. 24 - Sistema finanziario delle città metropolitane

1. In attuazione dell'articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009, alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma dell'articolo 23, comma 8, della medesima legge.

2. Sono attribuite alle città metropolitane, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:

a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana;

b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale, stabilita dalla regione secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2;

c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;

d) l'IPT, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;

e) i tributi di cui all'articolo 20.

3. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano:

a) le funzioni fondamentali della città metropolitana già attribuite alla provincia;

b) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

c) la strutturazione di sistemi di coordinati di gestione dei servizi pubblici;

d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale;

e) le altre funzioni delle città metropolitane.

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