Decreto legislativo 06.05.2011, n. 68
Capo III - Perequazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 e sistema finanziario delle città metropolitane nelle regioni a statuto ordinario
1. In attuazione dell'articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009, alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma dell'articolo 23, comma 8, della medesima legge.
2. Sono attribuite alle città metropolitane, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:
a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana;
b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale, stabilita dalla regione secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2;
c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;
d) l'IPT, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;
e) i tributi di cui all'articolo 20.
3. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano:
a) le funzioni fondamentali della città metropolitana già attribuite alla provincia;
b) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
c) la strutturazione di sistemi di coordinati di gestione dei servizi pubblici;
d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
e) le altre funzioni delle città metropolitane.
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