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Decreto legislativo 06.05.2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (G.U. 12.05.2011, n. 109)

Capo V - Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

Art. 35 - Modalità di funzionamento

1. Il Presidente convoca la Conferenza stabilendo l'ordine del giorno. Ciascuna componente può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della trattazione delle materie e degli argomenti rientranti nelle competenze della Conferenza.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.

3. In seguito all'iscrizione all'ordine del giorno della singola questione da trattare, di norma la Conferenza, su proposta del Presidente, con apposito atto d'indirizzo delibera l'avvio dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalità di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto. A tal fine, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il Presidente dell'Unione province d'Italia - UPI possono avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.

4. La Conferenza, nelle ipotesi di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a) e b), adotta le proprie determinazioni di regola all'unanimità delle componenti. Ove questa non sia raggiunta l'assenso rispettivamente della componente delle regioni e della componente delle province e dei comuni può essere espresso nel proprio ambito anche a maggioranza. Nelle altre ipotesi di cui all'articolo 36, le determinazioni della Conferen

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