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D.M. MIUR 12.05.2011, n. 44.

Art. 1 - Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo. Trasferimenti da una provincia all'altra

1 A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

2. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

a. la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria

b. la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa

c. il trasferimento da una ad un'altra provincia nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta. La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.

3. Le situazioni soggette a scadenza (diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza) devono essere riconfermate; pertanto, il personale interessato deve presentare la domanda di aggiornamento, barrando le apposite caselle del relativo modulo; in mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento. In particolare gli interessati debbono indicare se hanno titolo a benefici

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