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D.M. MIUR 12.05.2011, n. 44.

Art. 10 - Pubblicazione graduatorie ed elenchi di sostegno. Reclami e ricorsi

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato dispone la pubblicazione all'albo della sede provinciale delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie, aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.

2. All'atto della pubblicazione le graduatorie non debbono indicare dati sensibili.

Sono indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo l'indirizzo didattico differenziato Montessori.

Ai fini dello svolgimento delle attività su posto di sostegno agli alunni disabili, sono predisposti appositi elenchi, nei quali sono evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione a seguito dei corsi speciali, di cui al D.M. n. 21/05, che all'art. 7, comma 9, prescrive la priorità per gli interessati alla nomina su posti di sostegno, ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato.

Per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è predisposto un elenco, articolato in due fasce, in cui vengono inseriti, sulla base della fascia di appartenenza, del punteggio e delle altre situazioni personali conseguite in graduatoria ad esaurimento, i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua inglese, conseguita con procedura concorsuale o di idoneità all'insegnamento nella scuola primaria o con la laurea in Scienze della formazione primaria, in cui è riportato il superamento dell'esame linguistico o, in subordine, il possesso della laurea in lingua straniera, inglese.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può es

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