D.M. MIUR 12.05.2011, n. 44.
1. Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella approvata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 143/ 2004 (allegato 1).
2. Per il personale iscritto nella III fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione, di cui al D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 2).
3. Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l'interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, i diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all'insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria, o il diploma COBASLID. Non è possibile, invece, spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella A di valutazione relativa alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad altra.
4. A decorrere dall'a.s. 2003/04 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell'art.1, comma 605 della legge n. 296/06, rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna, di cui alla legge n. 90 del 1 marzo 1957.
5. I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Sta
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