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D.M. MIUR 30.05.2011, n. 49.

Art. 3 - Casi di esclusione

Non è ammessa:

a) la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito;

b) la domanda priva della firma del candidato.

Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti:

a) coloro che non siano in possesso dei requisiti previsti dal bando;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

c) gli insegnanti che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'insegnamento.

L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, fino all'approvazione delle graduatorie, l'esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti prescritti.

L'esclusione è disposta dalla Commissione esaminatrice con provvedimento motivato, del quale sarà data integrale comunicazione all'interessato.

Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il competente Dirigente della Scuola dispone la decadenza da ogni diritto conseguente la partecipazione al concorso con decreto motivato.

Parimenti sarà disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni presentate.

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