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D.M. MIUR 30.05.2011, n. 49.

Art. 5 - Commissione

La valutazione degli aspiranti sarà effettuata da una Commissione nominata dal Capo Dipartimento competente del Ministero del MIUR.

Della Commissione faranno parte esperti qualificati per l'accertamento della conoscenza delle lingue diverse da quella italiana nella lingua della sezione per cui gli aspiranti si candidano.

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un Funzionario in servizio dell'Amministrazione Scolastica.

La Commissione sarà integrata da Ispettori delle Scuole europee di nazionalità non italiana.

Non possono far parte della Commissione coloro i quali si trovano in situazioni di incompatibilità ovvero che siano legati da vincolo matrimoniale oppure di parentela o affinità fino al IV grado con candidati selezionati per il colloquio.

Qualora venga a mancare per qualsiasi ragione uno dei membri, Presidente o componente, il Capo Dipartimento lo sostituisce con altro membro appartenente alla categoria corrispondente senza che occorra ripetere le operazioni concorsuali già espletate.

I lavori della Commissione si svolgono in maniera continuativa e devono garantire la collegialità nei vari momenti della procedura concorsuale.

I verbali delle singole sedute della Commissione devono essere redatti dal Segretario della Commissione e sottoscritti da tutti i componenti della Commissione. Dai verbali devono risultare l'osservanza della procedura, delle formalità e dei criteri previsti dal bando.

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