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Ipotesi accordo 12.05.2011

Ipotesi Accordo Nazionale tra il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università e le Organizzazioni sindacali concernente l'attuazione dell'articolo 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale (ex art. 62 ccnl/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008.

Art. 2 - Attivazione procedura

2.1. Le procedure concorsuali sono attivate e disciplinate secondo le norme contenute negli accordi nazionali 20 ottobre 2008 e 12 marzo 2009, concernenti l'attribuzione, in prima applicazione, rispettivamente della prima e della seconda posizione economica.

2.2. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 devono essere indette per i profili professionali e per la tipologia di posizione economica per i quali le graduatorie formulate per effetto dei citati accordi risultino esaurite ovvero in fase di esaurimento.

2.3. Le graduatorie di cui al comma 2 sono da considerare esaurite qualora per tutti gli aspiranti, ivi compresi quelli in eccedenza al 105% di cui agli Allegati "1" agli stessi Accordi, si siano conclusi i percorsi formativi e le relative procedure concorsuali. Ai medesimi aspiranti deve essere stata offerta, altresì, una delle posizioni economiche disponibili all'atto della convocazione.

2.4. Le graduatorie di cui al comma 2 sono da considerare in via di esaurimento e quindi tali da legittimare il Direttore generale ad indire nuove procedure concorsuali, qualora il numero degli aspiranti in attesa di nomina non risulti sufficiente a ricoprire le posizioni economiche presumibilmente disponibili nel triennio scolastico successivo.

2.5. Al fine della determinazione della disponibilità triennale di cui al comma 3 il Direttore regionale, tramite Sistema informativo, individua, per posizione economica, provincia e profilo professionale, la presumibile consistenza del personale che, già titolare del beneficio economico, cesserà dal servizio nel periodo di riferimento.

2.6. Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, in applicazione dei criteri di cui ai commi 2, 3 e

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