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Ipotesi accordo 12.05.2011

Ipotesi Accordo Nazionale tra il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università e le Organizzazioni sindacali concernente l'attuazione dell'articolo 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale (ex art. 62 ccnl/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008.

Art. 7 - Formazione

7.1. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso a frequentare le attività di formazione di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4.

7.2. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all'attribuzione del beneficio economico.

7.3. In caso di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all'Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità.

7.4. Le iniziative di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola.

7.5. Nella considerazione dell'impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all'articolo 2, comma 1, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007.

7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall'Intesa integrativa dell'Intesa 20/07/2004 la cui positiva freq

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