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D.P.C.M. 25.05.2011, n. 131

Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo. (G.U. 05.08.2011, n. 131)

Art. 5 - Funzioni di valutazione della performance

1. Le funzioni relative alla valutazione della performance nella Presidenza del Consiglio dei Ministri sono organizzate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, assicurando lo svolgimento, con indipendenza di giudizio e riferendo direttamente agli organi di indirizzo politico - amministrativo, dei seguenti compiti:

a) cura del perseguimento degli obiettivi indicati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

b) coordinamento delle attività di valutazione previste ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 303 del 1999;

c) supporto agli organi di Governo e di amministrazione per le attività di definizione degli obiettivi e degli indicatori, di monitoraggio, di valutazione e di controllo strategico;

d) predisposizione di criteri per la definizione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1, di criteri per lo svolgimento del controllo di gestione e per l'utilizzo delle relative risultanze, nonché per la definizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

e) promozione di sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance;

f) garanzia della trasparenza dei risultati conseguiti;

g) supporto tecnico e metodologico agli organi di indirizzo politico - amministrativo per l'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;

h) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, degli adempimenti in materia di trasparenza e integrità, attestando l'assolvimento dei relativi obblighi, nonché delle iniziative di promozione delle pari opportunità;

i) comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di Governo e di amministrazione;

j) garanzia della correttezza dei processi

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