D.P.C.M. 25.05.2011, n. 131
1. L'attribuzione selettiva delle risorse destinate al trattamento economico accessorio è predisposta dalla struttura titolare delle funzioni di cui all'articolo 5 sulla base dei livelli di performance individuale, attribuiti al personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e al personale non dirigenziale, secondo il sistema di misurazione e valutazione di cui all'articolo 3, comma 5.
2. Il sistema di valutazione della performance individuale tiene conto dei seguenti criteri meritocratici di differenziazione:
a) articolazione in fasce di merito;
b) grado di realizzazione delle performance;
c) ripartizione delle risorse in base a pesi ponderati;
d) moltiplicazione del peso ponderato attribuito a ciascuna fascia di merito per il numero dei dipendenti che in essa rientrano.
3. Le fasce di merito e i corrispondenti pesi ponderati sono articolati in:
a) fascia di merito alta, corrispondente a un grado di realizzazione delle performance pari al 100% e ad un peso ponderato pari a 1;
b) fascia di merito media, corrispondente a un grado di realizzazione delle performance pari al 80% e ad un peso ponderato pari a 0,80;
c) fascia di merito bassa, corrispondente a un grado di realizzazione delle performance pari al 60% e ad un peso ponderato pari a 0,60;
d) fascia di merito corrispondente ad un grado delle performance inferiore al 60% e ad un peso ponderato pari a zero, che non dà luogo alla attribuzione di alcun trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale.
4. Nelle fasce di merito di cui al comma 3, lettere a) e b), non può essere collocato più dell'80% dei dipendenti; nelle fasce di merito di cui alle lettere c) e d) dello stes
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