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D.P.C.M. 25.05.2011, n. 131

Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo. (G.U. 05.08.2011, n. 131)

Art. 6 - Criteri per la differenziazione delle valutazioni

1. L'attribuzione selettiva delle risorse destinate al trattamento economico accessorio è predisposta dalla struttura titolare delle funzioni di cui all'articolo 5 sulla base dei livelli di performance individuale, attribuiti al personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e al personale non dirigenziale, secondo il sistema di misurazione e valutazione di cui all'articolo 3, comma 5.

2. Il sistema di valutazione della performance individuale tiene conto dei seguenti criteri meritocratici di differenziazione:

a) articolazione in fasce di merito;

b) grado di realizzazione delle performance;

c) ripartizione delle risorse in base a pesi ponderati;

d) moltiplicazione del peso ponderato attribuito a ciascuna fascia di merito per il numero dei dipendenti che in essa rientrano.

3. Le fasce di merito e i corrispondenti pesi ponderati sono articolati in:

a) fascia di merito alta, corrispondente a un grado di realizzazione delle performance pari al 100% e ad un peso ponderato pari a 1;

b) fascia di merito media, corrispondente a un grado di realizzazione delle performance pari al 80% e ad un peso ponderato pari a 0,80;

c) fascia di merito bassa, corrispondente a un grado di realizzazione delle performance pari al 60% e ad un peso ponderato pari a 0,60;

d) fascia di merito corrispondente ad un grado delle performance inferiore al 60% e ad un peso ponderato pari a zero, che non dà luogo alla attribuzione di alcun trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale.

4. Nelle fasce di merito di cui al comma 3, lettere a) e b), non può essere collocato più dell'80% dei dipendenti; nelle fasce di merito di cui alle lettere c) e d) dello stes

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