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Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 16.03.2011

Principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato. (G.U. 11.07.2011, n. 159)

Art. 3 - Contenuti delle nuove scritture contabili

1. Le nuove scritture contabili devono riportare:

a) dati idonei a identificare univocamente gli immobili (luogo, denominazione, connotati catastali, estensione, planimetria);

b) valore attribuito agli immobili;

c) variazioni intervenute nella consistenza e nel valore degli immobili;

d) categoria;

e) codice SEC 95;

f) titolo di provenienza;

g) reddito;

h) servitù, pesi e oneri;

i) uso cui sono destinati gli immobili e durata della relativa destinazione.

2. Gli inventari dei beni immobili di proprietà dello Stato ubicati all'estero sono strutturati in coerenza con le nuove scritture contabili, tenendo conto delle peculiarità degli ordinamenti giuridici degli Stati esteri interessati.

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