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D.M. MIUR 25.03.2011, n. 25

Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'a.s. 2010/2011.

Art. 5 - Scuole primarie paritarie convenzionate

Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 9 gennaio 2008, n.23 e dell'art. 1 bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n.27, alle scuole primarie paritarie convenzionate viene assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:

a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;

b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato, salve le opportune verifiche da parte dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base delle certificazioni presentate;

c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo.

In caso di risorse residuanti dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, l'Ufficio scolastico regionale valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per ore di insegnamento integrativo e per progetti di inserimento di alunni con difficoltà di apprendimento (D.P.R. n.23/08, art.3, comma1, lett. C).

Nuove convenzioni, o modifiche alle convenzioni in atto per aumento di classi e di ore di sostegno, potranno essere stipulate nei limiti delle risorse destinate alle scuole primarie.

Resta fermo che alle scuole primarie già parificate deve essere erogato un contributo non inferiore a quello corrisposto per le classi e le ore di sostegno convenzionate sulla base della convenzione di parifica in corso all'entrata in vigore della legge 3 febbraio 2006, n.27

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