D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23.03.2011
1. I corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni sono svolti presso le autoscuole ovvero presso le scuole. Queste ultime nominano un responsabile della gestione dei corsi.
2. I corsi di cui al comma 1 hanno durata di 13 ore, così ripartite:
a) 4 ore in materia di norme di comportamento;
b) 6 ore in materia di segnaletica e altre norme di circolazione;
c) 2 ore in materia di educazione al rispetto della legge;
d) 1 ora in materia di conoscenze elementari sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.
3. La partecipazione alle lezioni è annotata in appositi registri conformi al modello previsto nell'allegato 2, custoditi dal soggetto che eroga il corso. Il corso è utilmente frequentato solo se non sono state effettuate più di tre ore di assenza con riferimento alla durata complessiva del corso.
4. Il soggetto erogatore del corso, al termine dello svolgimento del corso stesso, rilascia ai soli allievi in regola con le presenze, un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 3, che deve essere allegato in copia conforme alla istanza di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 1° marzo 2011, e che ha validità di un anno dalla data di fine del corso.
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