D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23.03.2011
1. La prova di controllo delle cognizioni verte sugli argomenti di cui all'art. 1 e si svolge tramite questionario.
2. I questionari sono estratti da un «database» predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità. Ciascuno di essi consta di dieci domande per ognuna delle quali sono previste tre risposte che possono essere tutte e tre vere, ovvero due vere e una falsa, o una vera e due false, oppure infine tutte e tre false.
3. I candidati devono barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera «V» o «F» a seconda che considerino quella proposizione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di quattro.
4. L' esaminatore del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e di sistemi informativi e statistici di cui all'art. 116, comma 11-bis, deve essere un funzionario abilitato ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 1992, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, ovvero un dipendente appartenente alla seconda area funzionale, fascia economica F2, in possesso almeno della patente di guida della categoria A o B, abilitato a svolgere gli esami di controllo delle cognizioni per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori, previa frequenza di apposito corso organizzato dal suddetto Dipartimento.
5. Nel caso che il candidato non abbia superato l
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