D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23.03.2011
1. La prova pratica di guida si svolge su ciclomotori a due (L1e) ovvero a tre ruote (L3e), ovvero infine su quadricicli leggeri (L6e), a scelta del candidato. A tal fine, quest'ultimo indica nello spazio riservato alle note dell'istanza di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 1° marzo 2011, il tipo di ciclomotore con il quale intende sostenere la prova pratica di guida.
2. La prova pratica di guida effettuata su un ciclomotore a due ruote consta di due fasi: la prima fase si svolge in aree appositamente attrezzate come indicato nell'allegato 4 e verifica la capacità dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti. La seconda fase, alla quale si accede solo se si è superata la prima, consiste in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico.
3. La prova pratica di guida effettuata su ciclomotori diversi da quelli di cui al comma 2 consta di due fasi: la prima fase si svolge in aree chiuse, appositamente attrezzate come indicato nell'allegato 5 e verifica la capacità dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti. La seconda fase, alla quale si accede solo se si è superata la prima, consiste in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico: in tale fase, sul veicolo è presente, in funzione di istruttore, il soggetto di cui all'art. 3, comma 3, del decreto 1° marzo 2011.
4. Il candidato al conseguimento di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore durante la prova pratica di guida deve avere con sè l'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 1° marzo 2011, nonché un documento personale di riconoscimento. Nelle ipotesi di cui al comma 3, la persona che funge da istruttore deve avere con sé la patente di guida prescritta.
5. La funzione di esaminatore
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