D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23.03.2011
1. Il candidato che ha frequentato entro il 31 marzo 2011 un corso per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore e che presenta l'istanza di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 1° marzo 2011 a far data dal 1° aprile 2011, integra la formazione già conseguita con l'ora di cui all'art. 2, comma 2, lettera d). La frequenza di tale ora di lezione è certificata dal soggetto erogatore del corso.
2. La data di rilascio di tale ultima certificazione non rileva ai fini del termine di un anno dal completamento del corso, utile per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1.
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