D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23.03.2011
Formula iniziale
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato codice della strada;
Visto, in particolare, l'art. 116, comma 11-bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 17, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120 recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», che prescrive l'integrazione del programma di formazione teorica per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori con almeno un'ora di lezione teorica volta all'acquisizione di «elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza», nonché l'obbligo, dopo il controllo con esito favorevole delle cognizioni teoriche, di superare una prova pratica di guida, previa idonea attività di formazione;
Visto il comma 2 del citato art. 17 della legge n. 120 del 2010 che stabilisce l'obbligatorietà della prova pratica di guida per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori a far data dal 19 gennaio 2011;
Visto l'art. 2, comma 1-quater, del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che, posticipando i termini di applicabilità delle disposizioni relative alla prova pratica di guida per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al 31 marzo 2011, dispone altresì che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro la predetta data, siano - tra l'altro - disciplinate le modalità e le procedure di richiesta e rilascio di un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida al candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore;
Visto il decreto del Ministro delle infrastr
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