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Procedimento Tribunale di Bologna 21.03.2011, n. 14.

Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL Imola

Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL Bologna

CISL Scuola Imola

CISL Scuola Bologna

Istituto [omissis]

Istituto [omissis]

Istituto [omissis]

Ministero Istruzione Università e Ricerca

Il Tribunale di Bologna in funzione del Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva osserva quanto segue.

Dagli atti depositati è emerso che i Dirigenti Scolastici dell'Istituto [omissis], dell'Istituto [omissis] e dell'Istituto [omissis], non hanno dato avvio alla contrattazione integrativa decentrata su tutte le materie contemplate nell'art. 6 comma 2 dell'attuale C.C.N.L. Comparto Scuola, affermando che solo le materie previste dalle lettere (j), (k) ed (l) del predetto art. 6 comma 2 °, potevano essere oggetto di contrattazione integrativa, mentre tutte le altre erano escluse dalla predetta contrattazione integrativa in forza del Dlgs N° 150/2009.

In particolare, i Dirigenti dei suddetti Istituti Comprensivi, hanno ritenuto ed affermato che le altre materie previste dall'art. 6 comma 2 dell'attuale C.C.N.L. Comparto Scuola, erano ascrivibili all'esercizio di poteri dirigenziali, e come tali non più soggette a contrattazione integrativa, dopo l'entrata in vigore del Dlgs N° 150/2009.

A fronte di tale rifiuto di contrattazione integrativa sulle materie diverse da quelle indicate alle lettere (j), (k) ed (l) del predetto art. 6 comma 2° del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, le associazioni sindacali ricorrenti hanno ritenuto che tale condotta integrasse gli estremi della Condotta Antisindacale ex art. 28 Legge N° 300/1970, in relazione alle materie previste dalle sole lettere (h), (i) ed (m) del predetto art. 6 comma 2° del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, ed hanno proposto ricorso al Tribunale di Bologna in funzione del Giudice del Lavoro, affinché dichiarasse l'illegittimità della condotta dei predetti Dirigenti Scolastici, in relazione alle

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