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D.M. MIUR 08.11.2011

Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249. (G.U. 21.05.2012, n. 117)

Art. 4 - Articolazione dell'orario di servizio

1. L'orario di servizio svolto dai tutor coordinatori di cui all'articolo 1 presso le istituzioni scolastiche di appartenenza, considerata la posizione di semiesonero del personale, è organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola dell'infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici.

2. L'orario di servizio da effettuare presso le Università, in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale, è di regola di 18 ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nelle Università non potrà comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali.

3. Per la sostituzione del personale utilizzato presso le Università si provvede con supplenze annuali da conferire per il periodo di durata del semiesonero, dopo l'espletamento delle procedure di utilizzazione del personale in esubero o in soprannumero.

4. I tutor organizzatori di cui all'articolo 1 sono tenuti alla prestazione dell'orario stabilito per il personale amministrativo degli Atenei e delle istituzioni AFAM, nonché a partecipare alle riunioni degli organismi universitari e accademici, fermo restando il limite massimo complessivo di 36 ore settimanali.

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