D.M. MIUR 08.11.2011
1. Al personale docente ed educativo utilizzato presso le Università e le istituzioni AFAM si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.
2. Considerato che l'attività di servizio viene prestata in due diverse sedi, l'istituzione scolastica presso la quale il docente continua ad essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio da effettuarsi presso le sedi Universitarie e presso le sedi AFAM, e perciò dalle stesse autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dalle segreterie amministrative del Corso di laurea o del corso di tirocinio formativo attivo alla scuola di titolarità.
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