D.M. MIUR 11.11.2011, n. 194
1. Per l'anno accademico 2011/2012, l'ammissione degli studenti ai corsi accademici di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. I requisiti per l'accesso ai corsi di cui al comma 1 sono individuati nelle tabelle di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
3. La prova d'accesso mira a verificare le conoscenze disciplinari preliminari indispensabili al perseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso accademico e coerenti con gli insegnamenti previsti per il corso medesimo e con gli insegnamenti previsti dalle relative classi di concorso. La prova è predisposta da ciascuna istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominata AFAM, e si articola in:
a) un test preliminare;
b) una o più prove pratiche predisposte da ciascuna istituzione AFAM;
c) una prova orale.
4. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti predisposti dalle istituzioni AFAM sede dei corsi, ciascuno formulato con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Venti quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche attraverso quesiti inerenti la comprensione di uno o più testi scritti. Quaranta quesiti si riferiscono alla classe di abilitazione. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata val
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