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D.M. MIUR 11.11.2011

Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011. (G.U. 21.12.2011, n. 296 - S.O. n. 269)

Allegato 1 - Criteri metodologici di descrizione e aggiornamento periodico degli standard minimi formativi delle qualifiche e dei diplomi relativi alle figure ricomprese nel Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale

A - Premessa

1. Il profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale si realizza attraverso l'acquisizione unitaria:

- delle competenze di base (1) di carattere linguistico, matematico, scientifico, tecnologico, storico sociale ed economico;

- delle competenze tecnico-professionali comuni, riferite agli ambiti della qualità, della sicurezza, della tutela della salute e dell'ambiente;

- delle competenze tecnico-professionali specifiche caratterizzanti il contenuto professionale della figura nazionale di riferimento.

2. Le competenze tecnico-professionali specifiche, le competenze tecnico-professionali comuni e le competenze di base, e i relativi standard minimi formativi, sono assunti come risultati di apprendimento per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali secondo le diverse modalità formative previste dalla normativa vigente, compreso l'apprendistato.

3. Gli standard minimi formativi dei percorsi di istruzione e formazione professionale hanno come oggetto di riferimento fondamentale la competenza, intesa come "comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale (2) e sono definiti in base alle indicazioni descrittivo-costruttive di cui all'Allegato (A).

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(1) Le competenze di base includono e sviluppano le competenze previste per l'obbligo di istruzione.

(2) Definizione tratta dalla Raccomandazione sulla costituzione del Quadro europeo delle "qualificazioni".

B - Criteri di descrizione delle fi

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