D.M. MIUR 11.11.2011
I possessori di diplomi di cui all'art. 1 del presente decreto afferenti all'area sanitaria, privi di valore abilitante, ai fini dell'equiparazione di cui al predetto art. 1, devono integrare l'esame finale con la prova scritta e la prova pratica, come previsto dall'art. 4 del decreto interministeriale del 24 luglio 1996, salvo il caso in cui gli stessi diplomi rientrino tra quelli dichiarati equipollenti dai decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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