Circolare INPS 27.10.2011, n. 139
Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, artt. 2 e 8 - Modifica degli artt. 16 e 45 del Testo Unico delle disposizioni normative a tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo n. 151/2001).
Premessa
In attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183 - recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi - è stato emanato il decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. Tale decreto prevede, agli artt. 2 e 8, alcune novità riguardanti i congedi e permessi riconosciuti alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti in occasione dell'evento di maternità/paternità.
In particolare, l'art. 2 del presente decreto dispone testualmente: "all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al D.Lgs. 151/2001, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute."
Il successivo art. 8 recita: "all'art. 45 del D.Lgs. 151/2001 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole "entro il primo anno di vita del bambino" sono sostituite dalle seguenti "entro un anno dall'ingresso del minore in famiglia; b)...".
Si forniscono di seguito le istruzioni relative alle disposizioni normative sopra citate.
1. Modifica della disciplina del congedo di maternità di cui all'art. 16 T.U. in caso interruzione di gravidanza successiva al 180° giorno nonché in caso di decesso del nato al momento della nascita o nei periodi di congedo post partum (art. 2 del d.lgs. 119/2011)
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