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Decreto legislativo 27.10.2011, n. 199

Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (G.U. 25.11.2011, n. 275)

Capo II - Situazione di criticità e dissesto finanziario dell'università

Art. 3 - Verifica della situazione economica, finanziaria e patrimoniale

1. Il collegio dei revisori dei conti, con la relazione annuale al bilancio unico di esercizio ed entro il 30 aprile di ciascun anno, verifica la condizione economico, finanziaria e patrimoniale dell'università applicando alle risultanze del bilancio i parametri economico-finanziari, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Tali parametri individuano i valori critici e deficitari relativi:

a) alla sostenibilità del costo complessivo del personale di ruolo e a tempo determinato rispetto alle entrate complessive dell'ateneo, determinate nei limiti della legislazione vigente, al netto di quelle a destinazione vincolata, facendo riferimento al limite massimo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) alla sostenibilità del costo dell'indebitamento a carico dell'ateneo, nei limiti della legislazione vigente, facendo riferimento al limite massimo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) all'andamento e relazione tra proventi e costi della gestione corrente, ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, tra accertamenti e impegni di parte corrente;

d) all'andamento delle dinamiche dei crediti e dei debiti ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, al grado di veridicità e smaltimento ed attendibilità dei residui attivi e al grado di smaltimento dei residui passivi;

e) all'utilizzo dell'avanzo libero a consuntivo, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, per la copertura di spese correnti obbligatorie negli ultim

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