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Decreto legislativo 27.10.2011, n. 199

Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (G.U. 25.11.2011, n. 275)

Capo II - Situazione di criticità e dissesto finanziario dell'università

Art. 6 - Dichiarazione di dissesto

1. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 e all'articolo 5 il Consiglio di amministrazione dell'università dichiara il dissesto finanziario e non può adottare la delibera di approvazione del bilancio unico d'esercizio la cui approvazione è rinviata a quella di adozione del piano di rientro di cui all'articolo 8, comma 2.

2. La dichiarazione di dissesto, completa della relazione di cui all'articolo 5, comma 1, è trasmessa entro cinque giorni dall'adozione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura regionale presso la Corte dei conti, unitamente ai bilanci unici d'esercizio degli ultimi due esercizi finanziari approvati.

3. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'università.

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