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Decreto legislativo 27.10.2011, n. 199

Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (G.U. 25.11.2011, n. 275)

Capo II - Situazione di criticità e dissesto finanziario dell'università

Art. 7 - Effetti della dichiarazione di dissesto

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla dichiarazione di dissesto, diffida il Rettore a predisporre il piano di rientro, secondo i criteri definiti all'articolo 8 nel termine massimo di centottanta giorni che decorrono dalla data di ricevimento della diffida ministeriale. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono dettate le linee guida per la redazione del piano di rientro di cui all'articolo 8.

2. La dichiarazione di dissesto determina la necessità per il Consiglio di amministrazione di rivedere il bilancio unico di previsione annuale già approvato alla data della dichiarazione del dissesto, autorizzando esclusivamente le spese obbligatorie e quelle per le quali sia stato assunto un obbligo giuridicamente vincolante verso i terzi.

3. Un nuovo bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio è sottoposto al Consiglio di amministrazione dopo l'approvazione del piano di rientro e, comunque, entro il 30 novembre dell'anno in cui è stato dichiarato il dissesto.

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