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Decreto legislativo 27.10.2011, n. 199

Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (G.U. 25.11.2011, n. 275)

Capo III - Commissariamento degli atenei

Art. 18 - Relazione finale e rendiconto della gestione commissariale

1. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione della procedura di commissariamento, l'organo commissariale trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura regionale della Corte dei conti una relazione finale, corredata del rendiconto della gestione commissariale.

2. Il rendiconto di cui al comma 1 contiene il dettaglio di ciascuna partita attiva e passiva e le somme riscosse e pagate, indicando eventuali scostamenti rispetto al piano approvato ed evidenziandone i motivi con riferimento alle relazioni annuali e alle autorizzazioni richieste ed ottenute. Il rendiconto evidenza il risultato della gestione commissariale.

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