Decreto legislativo 27.10.2011, n. 199
Capo III - Commissariamento degli atenei
1. Il Consiglio dei Ministri delibera la chiusura del commissariamento dell'ateneo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta è trasmessa entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 18.
2. La delibera di cui al comma 1 è tempestivamente trasmessa, a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla Procura regionale della Corte dei conti, all'organo commissariale e all'università.
3. L'attività e le funzioni dell'organo commissariale sono prorogate sino alla ricostituzione di tutti gli organi dell'università e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della delibera.
4. Dalla data della delibera di cui al comma 1 l'organo commissariale cessa di avere la rappresentanza legale dell'ateneo, che torna in capo al Rettore.
5. La relazione di cui all'articolo 18, comma 1, è trasmessa a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di seguito denominato: «ANVUR», che valuta i risultati della fase di commissariamento ed esprime il proprio parere circa il mantenimento dell'accreditamento dell'università.
6. L'ANVUR, in occasione della valutazione di cui al comma 5, può avanzare al Ministero proposte di federazione o fusione dell'ateneo commissariato con altri atenei o di razionalizzazione dell'offerta formativa, da attuare ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
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