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D.M. 11.10.2011, n. 91

Assegnazione delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche per l'attuazione della normativa sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. (G.U. 24.10.2011, n. 248)

Art. 5 -

1. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, dopo il ricevimento - entro i termini e con le modalità fissati dal precedente articolo 4 - delle attestazioni previste dall'articolo 3 e la verifica della relativa regolarità e completezza, provvede alla conseguente erogazione, direttamente a favore degli Istituti scolastici individuati come destinatari degli interventi edilizi, dei rispettivi importi.

2. Il finanziamento sarà assegnato, fino a concorrenza delle somme rispettivamente disponibili su ciascuno dei capitoli di bilancio indicati in premessa, sulla base dell'ordine cronologico di ricevimento delle relative richieste, come risultante dalla data e dall'orario indicati nella trasmissione di posta certificata indicata nel precedente articolo 4; l'elenco degli Enti locali ammessi al beneficio sarà consultabile sul sito INTERNET di questo Ministero (www.istruzione.it).

3. Gli Istituti scolastici di cui al comma 1 del presente articolo provvederanno al concreto trasferimento all'Ente locale del finanziamento assegnato, per l'importo e le finalità previsti, previa presentazione, da parte dello stesso, della necessaria documentazione giustificativa, in ragione dello stato d'avanzamento dei lavori e successivamente all'utilizzo, da parte dell'Ente medesimo, della quota di spesa ad esso facente capo, dandone contestuale comunicazione a questo Ministero all'indirizzo di cui al precitato articolo 4.

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