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D.M. 11.10.2011, n. 91

Assegnazione delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche per l'attuazione della normativa sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. (G.U. 24.10.2011, n. 248)

Art. 7 -

1. Gli Enti che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 ed in relazione ai quali è stata disposta la conseguente erogazione - alle istituzioni scolastiche destinatarie degli interventi edilizi, delle somme assegnate e da queste loro trasferite - entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento finanziato dovranno inviare al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, all'indirizzo e con le modalità di cui al precedente articolo 4, apposita relazione conclusiva, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale dovrà essere fornita adeguata attestazione del puntuale utilizzo per le previste finalità dei contributi statali attribuiti, della contabilità finale e dei risultati ottenuti, allegando, infine, il certificato di regolare esecuzione dei lavori vistato dai competenti organi tecnici.

2. Qualora i contributi statali assegnati risultino superiori alle reali necessità di spesa degli Enti beneficiari in rapporto agli interventi realizzati, la differenza rimarrà nei bilanci delle Istituzioni scolastiche interessate, che ne disporranno per le finalità di propria competenza dirette all'attuazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nelle scuole, dandone puntuale comunicazione a questo Ministero.

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