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D.M. MIUR 12.10.2011, n. 92

Elenchi prioritari supplenze.

Art. 3 - Costituzione elenchi prioritari

1) Il personale in questione è inserito in elenchi a carattere provinciale o sub provinciale, diviso per tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale, ordinati in rigoroso ordine di graduatoria, secondo, la posizione di fascia, i punteggi e le eventuali precedenze possedute dai docenti nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza ovvero, dal personale A.T.A., nelle graduatorie permanenti - e in subordine in quelle ad esaurimento - citate all'art. 1.

2) Per facilitare la convocazione del personale di cui al presente decreto sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche specifiche procedure informatiche che consentono di verificarne lo stato di occupazione o di disoccupazione. Per l'utilizzo di tali procedure è indispensabile che siano immediatamente registrati, a cura delle istituzioni scolastiche, tutti i contratti di supplenza stipulati e le rinunce immotivate o effettuate senza giustificato motivo.

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