D.P.C.M. 13.10.2011
1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'art. 2, comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di seguito denominato «Fondo», è destinata al finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.
2. Per «aree territoriali svantaggiate confinanti» si intendono i comuni la cui superficie è contigua al confine delle regioni a statuto speciale, individuati per macroarea nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Per «progetti» si intendono tutte le iniziative strutturate nelle quali sono identificati obiettivi, risorse da impiegare, modalità e tempi di attuazione.
4. La finalizzazione allo sviluppo economico e sociale, in conformità all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, concerne la realizzazione di infrastrutture ovvero l'organizzazione e il potenziamento dei servizi relativi alle funzioni dei comuni anche volti a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ed il miglioramento della qualità della vita.
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