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D.P.C.M. 13.10.2011

Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale. (G.U. 23.01.2012, n. 18)

Art. 11 - Monitoraggio e revoca degli interventi

1. La valutazione della conformità, rispetto al progetto presentato, degli interventi finanziati e la verifica della realizzazione degli obiettivi dello stesso è eseguita dalle regioni competenti in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali, può stipulare, con le regioni interessate, specifici protocolli d'intesa per disciplinare le attività di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, nonché quelle di rendicontazione delle spese sostenute.

3. Entro 30 giorni dalla data di realizzazione del progetto, il referente indicato dal comune che ha chiesto il finanziamento, deve comunque predisporre una relazione finale corredata dalla rendicontazione delle spese effettuate.

4. Nel caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 1, le regioni competenti, sentiti i soggetti destinatari dei finanziamenti, trasmettono una documentata relazione al Dipartimento per gli affari regionali proponendo la revoca del finanziamento statale in tutto o in parte. A seguito dell'accettazione della proposta di revoca il Dipartimento provvede a richiedere ai soggetti destinatari dei finanziamenti la restituzione delle risorse erogate.

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