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D.P.C.M. 13.10.2011

Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale. (G.U. 23.01.2012, n. 18)

Art. 2 - Criteri per la ripartizione del Fondo

1. Le risorse del Fondo sono ripartite fra tre macroaree costituite dai territori confinanti con:

a) la regione Valle d'Aosta;

b) la regione Trentino-Alto Adige;

c) la regione Friuli-Venezia Giulia.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata aggiungendo ad una quota fissa per ciascuna macroarea, pari al 5% del Fondo, una quota calcolata sulla restante percentuale, facendo particolare riferimento alla superficie, al numero ed alla popolazione dei comuni confinanti, in misura pari al 20% per la Valle d'Aosta, al 30% per il Friuli-Venezia Giulia e al 50 % per il Trentino-Alto Adige.

3. Nel caso che in relazione ai progetti presentati le risorse disponibili per ciascuna macroarea risultassero eccedenti, la differenza è attribuita in proporzione fra le altre aree. Le eventuali somme residue disponibili integrano la dotazione del Fondo per l'esercizio finanziario successivo.

4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali sono definiti, sulla base delle disposizioni del presente decreto, la ripartizione delle risorse del Fondo stanziate per l'anno di riferimento fra le macroaree e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento con i relativi progetti.

5. Le risorse del Fondo destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la regione Trentino-Alto Adige, a valere sugli stanziamenti per gli anni 2010 e successivi, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

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