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D.P.C.M. 13.10.2011

Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale. (G.U. 23.01.2012, n. 18)

Art. 7 - Limitazioni di finanziamento

1. Al fine di garantire, in ciascuna delle macroaree, l'accesso al contributo finanziario ad un congruo numero di progetti, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun progetto è determinato dal rapporto delle risorse disponibili nell'anno di riferimento e il numero complessivo dei comuni individuati nell'allegato.

2. Nell'ipotesi di progetto a valenza sovra comunale il limite massimo è stabilito dalla somma del limite massimo di finanziamento fissato per ciascun comune appartenente all'aggregazione maggiorato del 10%.

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