Nota operativa INPDAP 21.10.2011, n. 23
Riposi giornalieri del padre (art. 40 del D.Lgs. 151/2001). Sentenza del Consiglio di Stato n. 4293 del 2008.
L' articolo 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede, tra l'altro, alla lettera c) che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.
I riposi giornalieri, cui la norma fa riferimento, sono quelli previsti nel precedente articolo 39 dello stesso decreto, il quale contempla fino a due periodi di riposo, anche cumulabili, di un'ora ciascuno, nell'arco della giornata lavorativa del richiedente, durante il primo anno di vita del bambino. Giova, altresì, ricordare che l'articolo 40 prevede la fruizione di tali riposi orari da parte del padre lavoratore anche nei casi: a) in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in cui la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga; d) di morte o di grave infermità della madre.
In sede di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera c), la "lavoratrice non dipendente" è stata intesa nel senso di madre lavoratrice autonoma (cfr. cioè: artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'INPS o di altro Ente previdenziale e non anche la madre casalinga, con conseguente esclusione, in tal'ultima ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri salvi, ovviamente, i casi di morte o grave infermità della madre.
Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato ha, tuttavia, dedotto in via estensiva che la 'ratio' della norma, "rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità in attuazione delle fin
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