C.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 07.09.2011, n. 25
Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante: "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa". Prime indicazioni applicative.
1. Premessa
Nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2011 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (d'ora in poi decreto legislativo), emanato in attuazione della delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa, contenuta nell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Il decreto legislativo ha riordinato organicamente le norme di controllo di regolarità amministrativa e contabile svolto dal Sistema delle ragionerie ed ha introdotto taluni strumenti di potenziamento con innovazioni di carattere procedurale. In particolare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega, ha provveduto al riordino delle procedure dei controlli preventivi e successivi, alla loro semplificazione e razionalizzazione, nonché alla revisione dei termini.
Giova precisare che la riforma, lasciando inalterate le norme di contabilità generale dello Stato di carattere sostanziale che attengono al contenuto, alla forma ed all'iter formativo degli atti controllati, disciplina unicamente l'aspetto procedurale dei controlli. Le nuove norme non pongono l'attenzione in modo specifico ad istituti di carattere sostanziale, quali l'impegno, il pagamento, la competenza, i residui, ma considerano in modo ampio, ai fini dell'assoggettamento al controllo, gli atti che determinano effetti finanziari.
L'ampiezza terminologica utilizzata renderà applicabili le nuove disposizioni anche qualora dovessero intervenire cambiamenti della struttura del bilancio e degli atti di spesa (ad esempio nel caso di passaggio ad un bilancio di sola cassa, ovvero ad una contabilità esclusivamente economico-patrimoniale, in cui gli impegni non avrebbero la stessa connotazione giuridica).
Ovviamente il legislatore, con il richiamo agli atti che determinano un effetto finanziario, si riferisce, prioritariam
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