Circolare INPDAP 15.09.2011, n. 14
Rivalutazione e conferimento delle posizioni figurative maturate in continuità del rapporto di lavoro ovvero del rapporto previdenziale presso l'Inpdap.
L'art. 2, comma 5, del Dpcm 20 dicembre 1999, come successivamente modificato, prevede che alla cessazione del rapporto di lavoro l'Inpdap provvede a conferire al fondo pensione il montante delle quote di Tfr (nonché delle quote pari all'1,5% su base utile Tfs previste per il personale assunto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 e che aderendo ad un fondo pensione ha optato per la trasformazione del proprio Tfs in Tfr) accantonate figurativamente e rivalutate, in una prima fase, in base ad un tasso pari alla media dei rendimenti di un paniere di fondi pensione individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (DM 23 dicembre 2005) e, una volta consolidata la struttura finanziaria dei fondi, in base ai rendimenti dei fondi stessi.
Poiché l'accantonamento e la rivalutazione figurativi delle quote di Tfr e Tfs destinate a previdenza complementare avvengono nell'ambito delle gestioni ex Inadel ed ex Enpas dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, l'Inpdap provvede alla liquidazione di questo montante nel rispetto del principio della continuità iscrittiva e dell'infrazionabilità del rapporto previdenziale presso le gestioni del fine servizio dell'Istituto (art. 1, comma 267, della legge 28 dicembre 1996, n. 662, sentenza della Corte di cassazione - sezione lavoro - n. 14632/1999). In base a questo principio l'Inpdap può procedere alla liquidazione delle prestazioni di Tfs e Tfr e, conseguentemente, al trasferimento al fondo pensione dei montanti figurativi di previdenza complementare, solo in presenza di una cessazione del rapporto di lavoro non seguito immediatamente da un successivo rapporto di lavoro con obbligo di iscrizione all'Istituto (cfr. circolari Inpdap del 12 marzo 2001, n. 11 e del 1° agosto 2002, n. 30 e note operative Inpdap del 25 luglio 2005, n. 16 e del 28 luglio 2009, n. 42).
Giova sottolineare che il principio della continuità iscrittiva, valevole anche per le posizioni di previdenza complementare,
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