C.M. Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 12.09.2011, n. 24
Articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti.
L'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" introduce, in attuazione degli impegni assunti dal Governo in sede di approvazione della riforma dell'apprendistato, alcune rilevanti novità in materia di tirocini formativi e di orientamento. Si ritiene pertanto utile fornire i primi indirizzi operativi ai fini di una corretta applicazione della nuova disciplina, anche in considerazione di alcune richieste di chiarimento pervenute in ordine a tirocini già autorizzati ancorché non iniziati.
Finalità e limiti dell'intervento
Occorre in primo luogo ricordare che con l'accordo per il rilancio del contratto di apprendistato del 27 ottobre 2010 Governo, Regioni e parti sociali hanno convenuto in merito alla necessità di pervenire a un quadro più razionale ed efficiente di utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità dei giovani e prevenire gli abusi e un loro utilizzo distorto. Ciò è stato ribadito anche nel più recente accordo tra Governo e parti sociali dell'11 luglio 2011 che, a seguito della intesa tra Governo e Regioni nella Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province autonome del 7 luglio 2011, ha posto le premesse per la riforma dell'apprendistato quale canale privilegiato di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
È peraltro nota - almeno a far data dalla sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale - la competenza esclusiva delle Regioni nella regolamentazione dei tirocini. Vero è, tuttavia, che solo poche Regioni hanno provveduto a una disciplina organica della materia.
Con l'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 il Governo si pone pertanto il limitato, per quanto importante, obiettivo di dare maggiore certezza al quadro legale di riferimento, che oggi risulta lacunoso e frammentato. Ciò nel pieno rispetto delle competenze assegnate dalla Cost
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