Decreto legislativo 06.09.2011, n. 159
Libro I - Le misure di prevenzione
Titolo I - Le misure di prevenzione personali
Capo II - Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria
Sezione III - L'esecuzione
1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. L'autorizzazione può essere concessa, nel medesimo limite temporale, anche quando ricorrono gravi e comprovati motivi di famiglia che rendano assolutamente necessario ed urgente l'allontanamento dal luogo di soggiorno coatto.
2. La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5.
3. Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.
4. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5, il quale può autorizzare il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.
5. Il decreto previsto dai commi 3 e 4 è comunicato al proc
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