Decreto legislativo 06.09.2011, n. 159
Libro I - Le misure di prevenzione
Titolo I - Le misure di prevenzione personali
Capo II - Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria
Sezione III - L'esecuzione
1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.
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